Art. 2.
(Regime di controllo e di certificazione).

      1. Gli operatori che intendono avvalersi della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, devono obbligatoriamente assoggettarsi a un regime di controllo e di certificazione dei processi e dei prodotti

 

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effettuato da organismi abilitati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica, nonché le modalità di controllo e di revoca del riconoscimento in caso di infrazioni.
      3. Gli organismi abilitati ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché delle regioni e della provincia autonoma competenti per territorio.